CORSO DI FORMAZIONE PER PREPOSTO AZIENDALE
Giovedì 28 luglio h 9-13 /14-18
Sede Unione Artigiani – Via Doberdò 16 Milano
Per iscrizioni
0331 1731000
formazione@upiservizi.it
Il Decreto Legge 146/2021 e la Legge di conversione 215/2021 hanno modificato anche l’art. 18 (Obblighi del Datore di lavoro e del dirigente) del D.lgs. 81/08, che al comma 1 lettera b-bis recita: “individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19″.
Coerentemente con la nuova e più importante posizione di garanzia del preposto, la Legge di conversione n. 215/2021 del Decreto Legge n. 146/2021 ha introdotto nell’articolo articolo 37 sulla Formazione il nuovo comma 7-ter, ai sensi del quale “per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.
Ricordiamo anche che:
– contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo
– il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività
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